Fra gli altri provvedimenti in materia lavoristica, la Legge di Stabilità 2016 contiene anche disposizioni in materia di contratti di solidarietà espansiva prevedendo la possibilità di versamenti contributivi sulla retribuzione persa.
Nel caso in cui, al fine di incrementare gli organici, l’azienda stipuli contratti di solidarietà espansiva sulla base di contratti collettivi aziendali che prevedano, programmandone le modalità di attuazione, una riduzione stabile dell’orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, ai datori di lavoro è concesso, per ogni lavoratore assunto sulla base dei predetti contratti collettivi e per ogni mensilità di retribuzione, un contributo a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali istituita presso l’INPS, pari, per i primi dodici mesi, al 15 per cento della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo applicabile.
Per ciascuno dei due anni successivi il predetto contributo è ridotto, rispettivamente, al 10 e al 5 per cento.
In sostituzione del citato contributo, per i lavoratori di età compresa tra i 15 e i 29 anni assunti in forza dei contratti collettivi di cui sopra, per i primi tre anni e comunque non oltre il compimento del ventinovesimo anno di età del lavoratore assunto, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura corrispondente a quella prevista per gli apprendisti, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei lavoratori.
Ciò premesso, il comma 285 della Legge di stabilità aggiunge il comma 2bis ai primi commi dell’articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 di cui sopra, stabilendo che nei confronti dei lavoratori interessati da riduzione stabile dell’orario di lavoro con riduzione della retribuzione ai sensi dei commi di cui sopra, i datori di lavoro, gli enti bilaterali o i Fondi di solidarietà bilaterali possono versare la contribuzione ai fini pensionistici correlata alla quota di retribuzione persa, laddove tale contribuzione non venga già riconosciuta dall’Inps. Chiaramente, in relazione ai predetti versamenti non sono riconosciute le agevolazioni contributive previste per i contratti di solidarietà.