28 SETT 2016 Svolgere un’attività professionale in assenza del presupposto impositivo dell’Irap di autonoma organizzazione non sempre basta. Ai fini dell’esonero o del rimborso, l’assenza del suddetto presupposto impostivo deve essere accertato e congruamente motivato (Corte di cassazione – sentenza 16 settembre 2016, n. 18236).
Il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre qualora il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse e- impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
L’assoggettamento ad Irap per il professionista ricorre quindi in presenza della citata autonoma organizzazione che deve essere in ogni caso attentamente accertata e congruamente motivata.
Anche l’eventuale assenza del suddetto presupposto impositivo non può basarsi su fatti ed elementi che non dimostrano affatto l’esonero dal tributo. È sempre necessaria una congrua valutazione degli elementi che scaturiscono l’imposizione.